Economia circolare

PPWR, 12 agosto 2026: cosa cambia davvero per chi spedisce vino.

master · 26 Luglio 2026 · 10 min di lettura

Negli ultimi due mesi la domanda ci è arrivata decine di volte, quasi sempre nella stessa forma: «Mi serve la dichiarazione PPWR. Me la mandate subito?»

La richiesta è legittima, ma nasce spesso da un fraintendimento sulle date. E un fraintendimento sulle date si traduce in ordini rinviati, scorte bloccate in magazzino per timore e documenti chiesti a chi non deve firmarli.

Prima però vale la pena fare un passo indietro. Perché capire perché Bruxelles ha scritto questa norma aiuta a capire dove andrà nei prossimi anni — e a prendere decisioni di acquisto che non dovrete rifare tra diciotto mesi.

Perché l’Europa ha riscritto le regole sugli imballaggi

I numeri della Commissione europea raccontano un problema che è cresciuto silenziosamente. Nel 2023 ogni cittadino europeo ha prodotto in media 178 chili di rifiuti da imballaggio. Senza interventi, il volume complessivo sarebbe destinato ad aumentare del 19% entro il 2030 rispetto al 2018, con i rifiuti in plastica in crescita fino al 46%. L’imballaggio, da solo, assorbe circa il 40% della plastica e circa il 50% della carta consumate nell’Unione.

Il PPWR — Regolamento (UE) 2025/40 — nasce per invertire questa curva. Fissa obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, presi rispetto ai livelli del 2018.

Ma la parte interessante non sono i target. È il cambio di prospettiva.

Per trent’anni la normativa europea sugli imballaggi si è occupata soprattutto di cosa fare del rifiuto dopo: raccolta, selezione, riciclo. Il PPWR sposta il baricentro a monte, sulla progettazione. L’idea è che un imballaggio sostenibile non si ottiene ottimizzando lo smaltimento, ma decidendo prima come è fatto: quanto pesa, quanti materiali diversi contiene, quanto spazio vuoto porta in giro, se è separabile, se le fibre tornano davvero in cartiera. Nella gerarchia degli interventi il riutilizzo viene messo prima del riciclo.

C’è poi una seconda ragione, meno raccontata ma decisiva per chi esporta vino. La vecchia Direttiva 94/62/CE era, appunto, una direttiva: ogni Stato membro la recepiva a modo suo. Il risultato erano ventisette normative nazionali diverse su etichette, obblighi documentali e adempimenti — un costo occulto enorme per chiunque spedisse oltre confine. Il PPWR è un regolamento: si applica direttamente e in modo identico in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale. La Commissione è arrivata a precisare, nei propri Orientamenti, che gli Stati membri non potranno mantenere etichette nazionali accanto a quelle armonizzate europee e non possono imporre prescrizioni aggiuntive che compromettano l’armonizzazione.

Per una cantina che spedisce in Germania, Francia e Paesi Bassi, questa è la notizia buona nascosta dentro una norma che sembra solo un aggravio.

Ultima cosa da tenere a mente prima di entrare nel dettaglio: il PPWR non è un interruttore, è un percorso. Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026, ma molti degli obblighi più impegnativi arrivano nel 2028, nel 2030 e oltre, accompagnati da atti delegati e atti di esecuzione che la Commissione stessa prevede di adottare nei prossimi due-tre anni. Chi vi racconta che il 12 agosto cambia tutto in una volta, o non ha letto il testo o ha qualcosa da vendervi.

La domanda numero uno: da quando serve la Dichiarazione di Conformità?

La Dichiarazione di Conformità UE (DoC) è prevista dall’art. 39 e dall’Allegato VIII. Attesta che l’imballaggio rispetta le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 ed è redatta dal fabbricante sulla base di un fascicolo tecnico (Allegato VII), a valle della procedura di valutazione della conformità dell’art. 38.

CONAI, nelle proprie FAQ ufficiali, è netta: la dichiarazione dovrà essere redatta a partire dal 12 agosto 2026, data di applicazione del Regolamento stabilita dall’art. 71.

Ma a partire dal 12 agosto rispetto a cosa? Qui sta il nodo, e il Regolamento lo risolve con un concetto preciso: l’immissione sul mercato, definita dall’art. 3, par. 1, punto 10 come «la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione».

Gli Orientamenti pubblicati dalla Commissione il 10 giugno 2026 (Comunicazione C/2026/3084) chiariscono due aspetti decisivi per il nostro settore.

Il primo: gli imballaggi per il trasporto e quelli di servizio sono immessi sul mercato vuoti, a differenza degli imballaggi per la vendita, che lo sono al momento del riempimento. Per una scatola da spedizione il momento rilevante è quindi la consegna dal fornitore al cliente — non il momento in cui il cliente ci inserisce le bottiglie.

Il secondo: la Commissione conferma che non esiste un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte, ma precisa che gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 «possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati».

In pratica, per voi:

  • Le forniture consegnate fino all’11 agosto 2026 non richiedono DoC. Le scatole già in magazzino restano utilizzabili anche dopo quella data: non vanno ritirate, non vanno smaltite, non vanno sostituite.
  • Le forniture immesse sul mercato dal 12 agosto 2026 devono essere accompagnate da Dichiarazione di Conformità.

Una precisazione che vale la pena fissare: secondo la Guida blu richiamata dalla Commissione, l’immissione sul mercato coincide con il trasferimento della proprietà o del possesso, a titolo oneroso o gratuito. Conta quindi la consegna, non la data dell’ordine. Un ordine confermato a luglio ma consegnato a settembre rientra a pieno titolo nel nuovo regime.

Chi deve firmare la dichiarazione? (Attenzione: potreste essere voi)

È il passaggio meno noto e più rilevante, e vale la pena leggerlo due volte.

Gli Orientamenti stabiliscono che, per gli imballaggi da trasporto, il fabbricante è di norma l’impresa che li produce — «fatto salvo il caso in cui tali imballaggi siano chiaramente contrassegnati dall’utilizzatore di tali imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale. In questo caso, l’utilizzatore è il fabbricante».

Tradotto nel vostro quotidiano:

  • Scatola neutra: il fabbricante è il produttore dell’imballaggio. La DoC la firma lui.
  • Scatola personalizzata con il vostro logo o marchio: il fabbricante ai sensi del Regolamento siete voi. La DoC la firmate voi, sotto la vostra esclusiva responsabilità.

Esiste un’eccezione che riguarda molte cantine italiane. L’art. 3, par. 1, punto 13, lett. b) prevede che se chi fa fabbricare l’imballaggio con il proprio marchio è una microimpresa (meno di 10 addetti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e il fornitore è stabilito nello stesso Stato membro, allora il fabbricante torna a essere il fornitore.

In ogni caso — ed è qui che si misura la qualità di un partner — l’art. 16 impone ai fornitori di trasmettere al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica dell’Allegato VII. Se il fabbricante siete voi e il vostro fornitore non è in grado di fornirvi quei dati, vi trovate a firmare un documento che non potete sostanziare. La responsabilità, però, resta vostra.

Cosa scatta davvero il 12 agosto

  • Sostanze: dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS oltre i limiti dell’art. 5, par. 5 (25 ppb per singola sostanza, 250 ppb per la somma, 50 ppm comprese le PFAS polimeriche). La Commissione raccomanda un approccio a fasi che parte dal fluoro totale: sotto 50 mg/kg il campione può considerarsi conforme. Resta inoltre il limite sui metalli pesanti — somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non superiore a 100 mg/kg — che peraltro esisteva già sotto la Direttiva 94/62/CE.
  • Fascicolo tecnico (Allegato VII) e Dichiarazione di Conformità (art. 39), da conservare 5 anni per il monouso e 10 per il riutilizzabile.
  • Identificazione: elemento identificativo dell’imballaggio (tipo, lotto o numero di serie) e dati del fabbricante, anche tramite QR code (art. 15, parr. 5 e 6).
  • Registrazione EPR nel registro nazionale dei produttori (art. 44). In Italia il riferimento resta CONAI.

Cosa NON scatta il 12 agosto (e su cui vi verrà venduto molto fumo)

Questa è forse la sezione più utile, perché è dove circola più disinformazione.

  • Riciclabilità per classi A/B/C del PPWR: si applica dal 1° gennaio 2030. Non solo: la Commissione afferma esplicitamente che «i fabbricanti non sono tenuti a effettuare la procedura di valutazione della conformità a norma dell’articolo 38 e dell’allegato VII […] per quanto riguarda la riciclabilità» fino all’entrata in vigore dei relativi atti delegati. Fino ad allora valgono i requisiti della vecchia direttiva e le norme armonizzate collegate, in particolare la EN 13430:2004. Chi oggi vi vende una «certificazione in classe A ai sensi del PPWR» sta vendendo qualcosa che il Regolamento non prevede ancora: quelle classi non sono operative.
  • Contenuto minimo di riciclato (art. 7): 1° gennaio 2030.
  • Minimizzazione (art. 10) e tetto del 50% di spazio vuoto (art. 24): 1° gennaio 2030. Nota bene: l’obbligo del 50% ricade su chi riempie l’imballaggio, quindi su di voi, non sul fornitore. Conviene iniziare a ragionarci ora, non nel 2029.
  • Etichetta armonizzata europea (art. 12): dal 12 agosto 2028. Gli imballaggi da trasporto ne sono esclusi, con l’eccezione di quelli per il commercio elettronico — che è esattamente il nostro caso. L’etichettatura ambientale italiana resta valida fino all’11 agosto 2028.

Il nostro lavoro: essere pronti prima, non in tempo

Su un punto abbiamo scelto di muoverci con diversi anni di anticipo, e vale la pena spiegare esattamente cosa significa — senza gonfiarlo.

Gli imballaggi NAKPACK sono stati sottoposti alla prova di laboratorio secondo la norma UNI 11743:2019 e valutati con il sistema Aticelca 501, ottenendo il livello A. Aticelca è l’Associazione Tecnica Italiana Cellulosa e Carta; il sistema è nato con il contributo di Assocarta, Assografici e Comieco ed è il riferimento riconosciuto dalla filiera italiana della carta. La scala prevede quattro livelli — A+, A, B, C — oltre alla valutazione di non riciclabilità; A+ è il livello di più alta riciclabilità, A il secondo.

Due precisazioni, perché su questo terreno l’imprecisione è facile e noi preferiamo non farla.

La prima: il livello Aticelca non è la classe di riciclabilità A/B/C del PPWR. Sono due scale diverse, con metodi e finalità diverse. Le classi del PPWR, come abbiamo scritto sopra, non esistono ancora operativamente: nessuno oggi può assegnarle.

La seconda, ed è quella che conta: la valutazione Aticelca consente di attestare, per gli imballaggi a prevalenza cellulosica, il rispetto del requisito essenziale di idoneità tecnologica al recupero attraverso il riciclo di materia previsto dalla UNI EN 13430 — cioè esattamente la norma che la Commissione europea indica come applicabile oggi, in attesa degli atti delegati sul design for recycling.

Detto in modo semplice: non stiamo dichiarando conformità a criteri futuri. Abbiamo un’evidenza di laboratorio, prodotta da terza parte qualificata, sullo standard che vale adesso — e che finisce nel fascicolo tecnico, dove serve. Quando la Commissione pubblicherà i criteri definitivi di progettazione per il riciclo, partiremo da un imballaggio già progettato in quella direzione, non da zero.

C’è anche un risvolto economico che vale la pena verificare con chi vi segue sul Contributo Ambientale CONAI: dal 1° luglio 2025 il sistema di contribuzione per gli imballaggi in carta è articolato in otto fasce e CONAI ha adottato proprio il sistema Aticelca 501 come criterio per collegare il contributo al livello di riciclabilità. Avere l’evidenza documentale del livello del vostro imballaggio non è quindi solo una questione di conformità: incide sulla fascia contributiva.

Cinque domande da fare al vostro fornitore

  1. La DoC è riferita allo specifico codice articolo che acquisto, o è una dichiarazione generica «siamo conformi al PPWR»? Solo la prima ha valore.
  2. Esiste un fascicolo tecnico Allegato VII consultabile, con evidenze analitiche e non semplici autodichiarazioni?
  3. Nel mio caso specifico, chi è il fabbricante ai sensi dell’art. 3? Se il fornitore non sa rispondere, non ha letto il Regolamento.
  4. Se stampo il mio marchio sulla scatola, quali dati mi trasmettete ai sensi dell’art. 16 per permettermi di firmare la mia DoC?
  5. Mi state dichiarando conformità su requisiti non ancora applicabili? Se sì, è un segnale su come lavorano.

Vale la pena ricordare che l’art. 39 prevede che le autorità competenti verifichino ogni anno l’accuratezza di una parte delle dichiarazioni, con approccio basato sul rischio. La DoC non è un adempimento formale da archiviare: è un documento che qualcuno potrebbe leggere.


Fonti: Regolamento (UE) 2025/40; Comunicazione della Commissione C/2026/3084 del 10 giugno 2026, «Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40»; FAQ e Nota informativa CONAI sulla Dichiarazione di conformità; Sistema di valutazione Aticelca 501 e norma UNI 11743:2019.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione legale sul vostro caso specifico. Per le forniture NAKPACK siamo a disposizione per fornire la documentazione riferita ai singoli codici articolo.

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